Lo Studio
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria: Studio
- Visite: 22474
L'Avvocato Roberto Ceccon vanta una quarantennale esperienza nel settore della consulenza legale internazionale, commerciale e societaria. Inizia la propria attività a Milano presso l'ufficio negoziati esteri dell'AGIP S.p.A. come esperto in diritto delle convenzioni petrolifere tra Stati e imprese Padova per poi approdare allo studio Ercole Graziade e successivamente trasferendosi a Padova quale socio junior del Prof. Avv. Alberto Miele. Il 1° novembre 2000 nasce lo studio associato Ceccon & Associati che si fonde il 1° luglio 2020, dopo vent'anni di accreditata e qualificata attività sul territorio del Nord-Est, con PricewaterhouseCoopers TLS Avvocati e Commercialisti, ove opera come of counsel esclusivo.
Una fitta rete di contatti e una cooperazione pluridecennale con imprese pubbliche e private, istituzioni finanziarie e rinomati professionisti, italiani e stranieri, hanno consentito di lanciare una struttura professionale di avvocati in grado di porsi come polo legale affidabile e competente in un'area, il Nord-Est d'Italia, in continua espansione e dalla natura commerciale sempre più sofisticata.
L'Avvocato Roberto Ceccon, docente di diritto del commercio e dell'arbitrato internzionale nell'Università di Trento dal 1995, oggi può offrire, grazie alla immensa sinergia apportata da PwcTLS e da tutto il network PwC, ampia e qualificata consulenza e assistenza su vari settori del diritto, della fiscailtà e della consulenza aziendale e patrimoniale in genere, sia a livello domestico che internazionale. Ciò grazie alla presenza di PwC TLS in circa 100 paesi e a una struttura professionale che solo in Italia conta oltre 900 professionisti (distributi in 17 città).
ROBERTO CECCON Avvocato dell'anno Corporate - Veneto
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria: Eventi e news
- Visite: 4998
Durante l’edizione 2019 dei Legalcommunity Italian Awards, che si è svolta giovedì 11 luglio, al Salone delle Fontane a Roma, l'avvocato Roberto Ceccon – ACLAW – Ceccon & Associati Avvocati ha ricevuto il prestigioso premio AVVOCATO DELL’ANNO CORPORATE – VENETO.
Oltre 350 persone hanno partecipato all'evento in cui una giuria d'eccezione premia studi e professionisti della consulenza legale e fiscale, operativi su tutto il territorio nazionale, che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno grazie a competenze di altissimo livello e che affiancano quotidianamente le eccellenze del tessuto economico e produttivo del Paese.
Qusta la motivazione:
[blockquote pull="yes" italic="yes"]Un professionista che conta una consuetudine di rapporti con il mercato delle operazioni di diritto societario. Un giurista con una reputazione consolidata che anche quest’anno si è messo in luce per le operazioni seguite e l’apprezzamento dei clienti.[/blockquote]
[photo_gallery source="media: images/news/Avvocatodellanno.jpg,images/news/italianawards_premiaizonipalco_080.jpg,images/news/italianawards_premiaizonipalco_077.jpg,images/news/italianawards_premiaizonipalco_078.jpg,images/news/avvocatodellanno2.jpg,images/news/avvocatodellanno3.jpg" large="3"]
Strumenti finanziari ed obblighi informativi
- Dettagli
- Scritto da TestAdmin1
- Categoria: Eventi e news
- Visite: 3319
La recente crisi finanziaria ha posto sempre più in luce un dato oltremodo allarmante: la pressoché totale assenza di cultura finanziaria del risparmiatore medio italiano. Tale fattore, unitamente alla fiducia troppo spesso ciecamente riposta nel proprio intermediario finanziario, ha portato alla sottoscrizione da parte di migliaia di investitori di contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ad alto rischio, con successiva perdita di gran parte del capitale investito. Naturale pertanto l’aumento del contenzioso in materia.
Di fondamentale importanza per la tutela dell’investitore/risparmiatore sono quindi le informazioni fornite dall’intermediario all’investitore al momento della sottoscrizione del contratto, stante l'asimmetria informativa che caratterizza la posizione delle parti contraenti nell'intermediazione finanziaria.
Per tale ragione sia il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, comunemente detto “TUF”, sia i Regolamenti Consob, dettano precisi e stringenti obblighi informativi in capo agli intermediari[1], i quali vengono troppo spesso disattesi.
La Suprema Corte si è pronunciata in molteplici occasioni sul punto, delineando un orientamento costante per il quale l’intermediario ha il dovere di fornire all’investitore un’informazione il più possibile adeguata alle specifiche esigenze del contraente, parametrata alle caratteristiche di quest’ultimo, quali la conoscenza del prodotto offerto, il grado di tolleranza del rischio, la situazione finanziaria complessiva nonché l’incidenza sulla stessa dell’investimento offerto.
Di particolare interesse è l’ordinanza n. 4727/2018, con la quale la Corte di Cassazione è intervenuta specificatamente in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio, affermando come incomba sull’intermediario la prova dell’effettivo assolvimento dell’obbligo informativo, mentre è sufficiente per l’investitore allegarne la mancanza.
Si riportano di seguito i passaggi più salienti (sottolineatura di redazione):
“l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. n. 17340/2008, n. 22147/2010) e che, quindi, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. n. 8089/2016 e 16861/2017; cfr. pure Cass. n. 1376/2016, n. 2535/2016). L'onere della prova dell'assolvimento dell'obbligo informativo è a carico dell'intermediario, e non corrisponde alla mera assenza di negligenza, ma deve concretizzarsi nella prova positiva della diligenza, mentre l'investitore è tenuto ad allegare specificamente il deficit informativo ed a fornire la prova dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento od agli investimenti eseguiti. In ordine al nesso causale l'investitore deve allegare e provare che la perdita patrimoniale è eziologicamente riconducibile, anche in via non esclusiva, (la concorrenza di altri fattori o della condotta del creditore determinerà effetti sulla attribuzione della responsabilità per intero o parziariamente) alle caratteristiche di rischiosità del prodotto non conosciute. Ne consegue che la prova del nesso causale non può dirsi eliminata dal mero rilievo del profilo "speculativo" dell'investitore, ovvero dalla sua elevata propensione al rischio, dovendo escludersi che quest'ultimo possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario che gli sono ignoti e dei quali alleghi la conoscenza o la prevedibilità in capo all'intermediario, contrattualmente obbligato ad essere preventivamente informato.
(…)
Infine, al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore (Cass. n. 23417/2016, n. 12544/2017); presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto. Occorre, peraltro ribadire, quanto al rapporto fra violazione degli obblighi informativi e produzione del danno, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno (Cass. n. 26064/2017, par. 17), né, a fortiori, può ascriversi efficacia interruttiva del nesso di causalità alle sue scelte.”
Pertanto, l’investitore che abbia subito un danno patrimoniale a causa della mancanza di informazioni adeguate relative all’investimento poi eseguito potrà agire contro l’intermediario finanziario, allegando tale deficit informativo e fornendo prova del pregiudizio economico subito nonché della riconducibilità causale anche se non esclusiva di tale danno alla mancanza di informazioni. Spetterà all’intermediario fornire prova di aver diligentemente ed esaustivamente comunicato le informazioni relative all’investimento offerto: in mancanza di tale prova, il nesso di causalità tra inadempimento dell’obbligo di corretta informazione e danno patito dall’investitore sarà presunto.
Si veda a titolo esemplificativo l’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, comunemente detto “TUF”), il quale prevede che “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”
Convegno: Carlo Nordio - La stagione dell'indulgenza e i suoi frutti avvelenati
- Dettagli
- Scritto da Alessia Ceccon
- Categoria: Eventi e news
- Visite: 1215
Ceccon & Associati – Avvocati è lieto di comunicare che martedì 18 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala della Carità, Via San Francesco 61, Padova, si terrà il convegno di presentazione del libro “La stagione dell’indulgenza e i suoi frutti avvelenati” del Dott. Carlo Nordio, ex magistrato della Repubblica.
Durante l'evento, organizzato insieme alla Fondazione Luigi Einaudi Onlus, interverranno, oltre all'autore Dott. Carlo Nordio, l'Avv. Giuseppe Benedetto - Presidente della Fondazione, l’Avv. Roberto Ceccon - Founding Partner Ceccon & Associati, ed il filosofo Prof. Stefano Zecchi.
Coordina i lavori il Dott. Gianluca Versace, giornalista televisivo.
E' gradita la conferma di partecipazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

ACLAW - vincitore del PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI 2015
- Dettagli
- Scritto da test
- Categoria: Eventi e news
- Visite: 5547
Per il secondo anno consecutivo lo Studio Ceccon & Associati è stato selezionato quale finalista del Premio Internazionale Le Fonti.
Nella serata del 25 giugno presso Palazzo Mezzanotte a Milano, dopo un interessante CEO Summit che ha ospitato Chief Executive Officer e Top Manager di importanti multinazionali, imprese e banche, oltre che partner di studi legali italiani e internazionali, sono state premiate le eccellenze legali dell'ultimo anno.
Tra queste anche lo Studio Ceccon & Associati ha ottenuto l'ambito e prestigioso premio di vincitore Boutique d'eccellenza – Diritto Societario.
Hanno presenziato alla serata l'Avv. Roberto Ceccon, founder dello Studio, e l'Avv. Silvia Salmaso, Associate dello Studio, insieme a due Junior Partners.
Si tratta di un gradito riconoscimento che inorgoglisce l'intera compagine dello Studio.
Pagina 1 di 2


